la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  dell'attivita'  di
assistenza  tecnica  effettuata  dalla  societa'  finanziaria  Marche
S.p.a., per le finalita'  e  con  le  modalita'  di  cui  alla  legge
regionale  1› settembre 1988, n. 37, e' autorizzata la concessione, a
detta societa', di un ulteriore finanziamento di lire 4.000 milioni.
   2.  Alla  spesa  autorizzata  per  effetto del comma 1 si provvede
mediante riduzione, per equivalente importo, dello  stanziamento  del
capitolo  5100101  dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l'anno  1991,  all'uopo  utilizzando  quota  parte  dell'apposito
accantonamento di cui alla partita 4 dell'elenco 1.
   3.  Ai  sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 59
della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, le somme occorrenti  per
l'erogazione  del  finanziamento  di  cui  al comma 1 sono iscritte a
carico di un capitolo dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio  per  l'anno  1992,  corrispondente  al capitolo 3211103 del
bilancio per l'anno 1991.
   La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 16 gennaio 1992
 
                              GIAMPAOLI