la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' di assistenza tecnica effettuata dalla societa' finanziaria Marche S.p.a., per le finalita' e con le modalita' di cui alla legge regionale 1 settembre 1988, n. 37, e' autorizzata la concessione, a detta societa', di un ulteriore finanziamento di lire 4.000 milioni. 2. Alla spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante riduzione, per equivalente importo, dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 4 dell'elenco 1. 3. Ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 59 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, le somme occorrenti per l'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 sono iscritte a carico di un capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992, corrispondente al capitolo 3211103 del bilancio per l'anno 1991. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 16 gennaio 1992 GIAMPAOLI